lunedì 27 giugno 2011

Il rinnovo del CCNL del commercio

Raffaele Bonanni (CISL) e Luigi Angeletti (UIL)

I primi mesi del 2011 sono stati contrassegnati da eventi capitali sul delicatissimo tema del lavoro.
La violenta crisi internazionale, il processo di globalizzazione ed un Governo ideologicamente lontano dalle istanze storiche delle classi lavoratrici hanno portato all'evento-simbolo di questi primi mesi dell'anno: il referendum di Mirafiori.
Da lì, il metodo-Marchionne ha iniziato a diffondersi nei rinnovi contrattuali, ed una delle vittime più illustri è forse il nuovo CCNL del commercio.

Il 26 febbraio 2011 la Confcommercio e le sigle di categoria di CISL e UIL, rispettivamente la FISASCAT e la UILTUCS, hanno sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale del commercio, entrato retroattivamente in vigore il 1 gennaio 2011 e con scadenza prevista per il 31 dicembre 2013.
Non ha apposto la sua firma invece la sigla di categoria della CGIL, la FILCAMS, che ha affidato le motivazioni del proprio rifiuto ad un comunicato stampa a nome del segretario generale Franco Martini. Fuori dalla contrattazione anche le sigle minori, che hanno siglato accordi separati.

Quali sono dunque i punti salienti di questo nuovo contratto?

La nuova versione del contratto va ad agire in maniera piuttosto incisiva su svariati aspetti del rapporto di lavoro, in particolare malattia, permessi e ferie, preavvisi di licenziamento, previdenza integrativa oltre naturalmente al tanto atteso aumento salariale in busta paga.

Si dimostrano particolarmente rilevanti le modifiche contrattuali legate al periodo di malattia. La versione precedente del contratto indicava la seguente copertura previdenziale:
  • 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 3° giorno
  • 75% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno
  • 100% della retribuzione giornaliera dal 21° giorno
Il nuovo contratto non modifica le quote di spettanza dei lavoratori, ma interviene sul primo punto dell'elenco mantenendolo inalterato per i primi due eventi di malattia durante l'anno, portandolo al 75% per il terzo, al 50% per il quarto e allo 0% per tutti i seguenti.
Sono considerati eccezioni a questa regola gli eventi di malattia che implicano ricovero, day hospital, patologie in generale considerate gravi e continuative e che richiedono terapie, o generici eventi con prognosi iniziale di almeno dodici giorni.
Questa clausola è retroattiva, e si applicherà a tutti i lavoratori del commercio indipendentemente dalla data di assunzione.
Lo scopo della voce del contratto è evidente: punire i furbetti che con assenze di un giorno cercano di allungare i fine settimana o si ritagliano lo spazio per motivazioni personali. D'altra parte i controlli sui medici di base di per sé dovrebbero abbondantemente scoraggiare questa pratica, senza il bisogno di ulteriori sanzioni e scoraggiamenti; inoltre questo punto del contratto punisce in maniera uguale coloro che prendono giorni per interesse e quelli che li prendono per necessità, discriminando in qualche modo proprio le persone più cagionevoli di salute, ovvero quelle che maggiormente dovrebbero essere tutelate.

Sempre in tema malattia, in virtù di quanto previsto dal Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008, il rimborso del periodo di malattia può essere effettuato direttamente dal datore di lavoro, che si ritrova così esonerato dal versamento dei contributi all'INPS per tale periodo.
Inoltre verrà esteso di 60 giorni il periodo di indennizzo retribuito in caso di assenze per patologie gravi, a fronte di una diminuzione di eguale durata del periodo di aspettativa non retribuita.
Infine, sarà incrementato l'importo dell'assicurazione in caso di invalidità permanente o morte del lavoratore prevista per gli operatori di vendita.

Altrettanto dirompenti sono gli aspetti legati alla fruizione delle ore di ferie e permesso. Nella versione del contratto in vigore fino a dicembre 2010 il numero di ore annue di ROL a disposizione dei dipendenti legati al CCNL del commercio era di 88 per aziende sotto i 15 dipendenti e 104 per quelle sopra tale soglia.
Con la nuova stesura invece si prevede che per i primi due anni di lavoro verranno riconosciute al dipendente solo 32 ore annue, corrispondenti alle festività soppresse; dal secondo al quarto anno di lavoro verranno riconosciute le 32 ore di cui sopra più il 50% di quelle residue (quindi rispettivamente 60 e 68 ore a seconda del numero di dipendenti) e solo dal quarto anno di lavoro si abbia a disposizione l'intero monte ferie.
È importante osservare che il contratto parla espressamente di maturazione delle ferie, e non di utilizzo: questo vuol dire che i limiti imposti al lavoratore riguardano proprio le ferie a sua disposizione e non la semplice facoltà di farne utilizzo.
Anche in questo caso la clausola si applica sulle assunzioni successive alla firma del contratto, e non verrà replicata in caso di trasformazione tra una tipologia di contratto e l'altro, ad esempio da apprendistato o stage a tempo indeterminato.

Aumentano poi i tempi di inserimento dei nuovi assunti, che passano da 45 a 60 giorni per i contratti di IV e V livello e da 30 a 45 giorni per quelli di VI e VII livello.

Un tema invece affrontato in termini equilibrati è il minore preavviso previsto per le comunicazioni di licenziamento (danno per il lavoratore) o dimissioni (danno per l'azienda).

Preavvisi per licenziamenti e dimissioni

La tabella sopra riportata evidenzia i nuovi giorni lavorativi di preavviso da rispettare per la cessazione del rapporto di lavoro, modulati da un lato in base all'inquadramento e dall'altro in funzione dell'anzianità lavorativa.
Le diminuzioni sono dell'ordine del 25% circa per tutte le combinazioni.

Nel contratto viene dato particolare spazio alla contrattazione diretta tra azienda e dipendente, attraverso una serie di deroghe al CCNL che consentano, come da Legge 183/2010, piena libertà di azione alle aziende in termini produttività, come straordinari senza preavviso, lavoro nei giorni festivi eccetera. Su tali ore lavorative verrà applicata un'aliquota ridotta del 10%.
Al tempo stesso, sempre per rispondere a quanto previsto dal legistlatore nel Collegato Lavoro, è stata revisionata la disciplina relativa alle certifizicazioni e all'arbitrato attraverso le clausole compromissorie.

Sempre bilanciati tra lavoratore ed azienda sono i passaggi relativi alla previdenza integrativa, che nel caso del CCNL del commercio è costituita principalmente dal Fondo Est per i dipendenti e dal Quas per i quadri: da marzo 2011 ogni azienda che non aderisce a tali fondi è infatti obbligata a fornire ai suoi dipendenti le medesime prestazioni e garanzie dal punto di vista dell'assistenza sanitaria; dal 2014 le aziende equipareranno i contributi a tale fondo per i dipendenti a tempo parziale con quelli relativi al tempo pieno. Ai lavoratori iscritti al Fondo Est spetta l'onere di un maggior impegno finanziario nel fondo, con un incremento di un euro mensile dal 01/06/2011 e di un ulteriore euro dal 01/01/2012.

Ultimo - ma non ultimo - capitolo è quello relativo agli aumenti salariali.
La nuova versione del contratto prevede aumenti classificabili in tre categorie:
  • aumenti salariali veri e propri
  • indennità di funzione quadri
  • elemento economico di garanzia

Tabella dei minimi contrattuali

Il primo elemento vede i minimi mensili salire con una serie di sei aumenti - due per anno - dell'8,16% lordo, ovvero ipotizzando una rivalutazione media annua situata tra il 2,6% ed i 2,7% lordo, circa un punto al di sopra dell'inflazione media registrata dall'ISTAT nel 2010. Al netto, l'aumento e l'inflazione risultano paragonabili.
Il secondo punto consiste in un incremento di 1.400 € lordi annui della retribuzione dei quadri a titolo di indennità di funzione, a partire dal 01/01/2013.
Infine, l'elemento economico di garanzia dovrebbe essere un pagamento una tantum che le aziende che non applicano la contrattazione di secondo livello dovrebbero sottoscrivere nella mensilità di novembre 2013 ai loro dipendenti con contratti a tempo indeterminato e di apprendistato puché risulti al 31/10/2013 che essi siano in attività e con almeno sei mesi di anzianità lavorativa; non sarà rilevante ai fini contributivi e di TFR.

Il bilancio di questo contratto si può considerare sicuramente in perdita, almeno se guardato dal punto di vista dei lavoratori. A fronte di alcune minime tutele alle classi lavoratrici più disagiate - estensione del Fondo Est, estensione della durata dell'aspettativa retribuita per gravi patologie - si assiste una progressiva limitazione dei diritti conquistati dai lavoratori negli ultimi decenni.
Se il caso delle ore di malattia appare il più eclatante, sono in realtà le sempre maggiori deroghe al CCNL concesse alle aziende a rendere via via meno tutelato il lavoratore, a cui potranno essere richieste senza alcun preavviso e senza alcun turno di riposo ore di lavoro straordinario. Tenendo conto del fatto che le aziende del settore terziario tendono ad essere, nel nostro Paese, piccole e poco sindacalizzate, questo nuovo potere fornito ai datori di lavoro rischia di colpire in maniera molto pesante i diritti dei lavoratori.
Particolarmente duro è poi questo contratto verso i nuovi assunti, ovvero i giovani, estremamente penalizzati dal punto di vista della maturazione delle ore di ferie e permesso.
Infine, gli aumenti contrattuali privilegiano in maniera sensibile i quadri a scapito dei normali impiegati, il cui tasso di crescita degli stipendi, di fatto allineato all'inflazione, conduce all'ennesima stagnazione del potere d'acquisto dei lavoratori.

La politica accomodante di CISL e UIL verso le istanze delle organizzazioni degli imprenditori e del Governo di fatto sta vanificando decenni di lotte e di conquiste operaie, verso un ritorno a condizioni di lavoro che assomigliano sempre più a quelle precedenti la II Guerra Mondiale.
Adeguamento necessario per non soccombere alla globalizzazione, oppure deliberata manovra per ridurre i ceti popolari a nuove forme di quasi-servitù, ai posteri l'ardua sentenza.

2 commenti:

  1. Quando parli della malattia dici che: "Questa clausola si applicherà a tutte le assunzioni successive alla firma del contratto, quindi da marzo 2011". Se ho capito bene la clausola in questione è retroattiva e riguarda tutti i dipendenti del Commercio. Puoi darmi chiarimenti?

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  2. Hai ragione, ho controllato e la clausola è retroattiva. Provvedo a modificare l'articolo. Grazie mille per la segnalazione, Gabriella!

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