giovedì 14 ottobre 2010

Iter legislativi a confronto

Votazione al Senato della Repubblica

Legge, disegno di legge, decreto legislativo, decreto legge, legge delega... le differenti formule di legislazione previste dalla Carta Costituzionale sono spesso ostiche al pubblico e in taluni casi neanche i mezzi di informazione aiutano, visto che per eccesso di semplificazione o per semplice superficialità talvolta ingenerano confusione negli utenti finali desiderosi di conoscere l'iter di un particolare procedimento.
Si cercherà quindi di fare chiarezza sul tema presentando le varie tipologie di leggi che possono essere approvate in Italia e le peculiarità che contraddistinguono ciascuna di esse.

L'iniziativa legislativa, ovvero il potere di sottoporre una proposta di atto normativo al Parlamento, è delegata per via costituzionale (artt. 71 - 99 - 121 - 132 - 133) ad una lista ben definita di elementi:
  • il Governo
  • il Parlamento, inteso come ciascun parlamentare o gruppo di parlamentari
  • il CNEL
  • un qualsiasi Consiglio Regionale
  • un qualsiasi Consiglio Comunale
  • il popolo, inteso come un insieme di almeno cinquantamila cittadini aventi diritto di voto
Sempre la Costituzione vincola inoltre i limiti dell'iniziativa legislativa: ad esempio, solo il Governo può legiferare in tema di bilancio o di regolazione delle confessioni religiose, mentre le leggi di iniziativa dei consigli comunali possono riguardare solo mutamenti delle circoscrizioni provinciali, quelle del CNEL devono avere solo ambito economico-sociale e via dicendo.

Gli atti proposti dal Governo devono sottostare ad un percorso più rigido di quelli provenienti da altre fonti: la proposta effettuata dal Consiglio dei Ministri deve infatti essere validata da un decreto di autorizzazione del Presidente della Repubblica per essere presentata alle Camere. Al contempo, sono tuttavia concessi al Governo alcuni strumenti per legiferare, entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, al posto del Parlamento.

La tipologia di legge più comune che può approdare in Parlamento è il cosiddetto "disegno di legge" o "progetto di legge". Per consuetudine alla Camera si utilizza il primo termine per gli atti di origine governativa ed il secondo per quelli provenienti da tutte le altre fonti, mentre al Senato si utilizza sempre la terminologia "disegno di legge".
Iter di una legge
Il primo passaggio dell'iter consiste nell'assegnazione del ddl ad una delle due Camere del Parlamento. Nel caso di iniziative parlamentari è consuetudine che l'esame del testo parta dal ramo di appartenenza del primo firmatario della proposta di legge; negli altri casi il Governo concorda con gli Uffici di Presidenza delle Camere da dove partire per ottimizzare i tempi di lavoro.
La seconda fase consiste nell'assegnazione del ddl ad una commissione parlamentare, secondo il principio del rationae materiae. La commissione parlamentare interessata può quindi lavorare secondo tre tipologie di procedura.
La prima è definita "referente", ed è lo standard. Quando lavora in questa modalità la commissione dibatte il testo articolo per articolo, fissa un limite per la presentazione degli emendamenti, e infine vota il provvedimento e gli eventuali emendamenti. Il testo uscito dala commissione viene quindi presentato all'Aula, dove sarà nuovamente votato articolo per articolo. Il Governo può richiedere alla commissione la procedura d'urgenza, che dimezza il tempo massimo in cui il ddl può sostare in commissione.
La seconda modalità è la "redigente". Un testo vagliato da una commissione redigente subisce il medesimo trattamento della commissione referente, ma in Aula verrà votato solo il provvedimento complessivo, senza la votazione punto per punto.
Ancora più drastica è la modalità cosiddetta "deliberativa" o "legislativa": in questo caso, infatti, il parere della commissione ha valenza di approvazione definitiva, e non ci sarà quindi il passaggio in Aula.
Affinché un procedimento sia valutato in modalità redigente o legislativa è necessario inoltrare specifica domanda alla commissione, la quale approverà o meno la richiesta a votazione a maggioranza semplice.
Iter di un
decreto legislativo
Una volta terminato il passaggio in commissione il provvedimento, se necessario, viene votato in Aula, e passa all'altro ramo del Parlamento. Una legge si considera definitivamente approvata se Camera e Senato esprimono consecutivamente un voto favorevole sul medesimo testo, senza cioé che siano inseriti emendamenti o stralci tra una votazione e l'altra.

Tra le leggi è di particolare interesse la cosiddetta legge delega. Tale provvedimento è in tutto e per tutto una legge ordinaria, fatte salve alcune limitazioni: le commissioni possono esprimere una valutazione solo in sede referente, e non può riguardare temi particolarmente delicati come amnistie, indulti, bilancio dello stato, fisco, leggi costituzionali, conversioni di decreti o ratifiche di trattati. Di fatto, però, è una legge che non contiene al proprio interno alcun provvedimento reale: si tratta semplicemente della possibilità offerta all'Esecutivo di legiferare in un determinato ambito, generalmente recepimenti di direttive europee o in generale temi troppo vasti per essere trattati adeguatamente dal Parlamento.
La legge delega fissa quindi i confini all'azione del Governo in termini di oggetto, principi e tempi. All'interno di tali limiti il Governo, tramite il Consiglio dei Ministri, prepara uno schema di decreto legislativo da sottoporre alle commissioni competenti delle due Camere, le quali si limitano però a fornire un parere meramente consultivo. Al termine dell'esame il Governo può emanare il decreto lesgislativo così com'è o recepire le eventuali indicazioni fornite dalle commissioni e ripetere l'iter.

Iter di un decreto legge
Un altro strumento messo a disposizione del governo per legiferare è il decreto legge. Si tratta di una vera e propria legge emanata direttamente dal governo sulla base di fondati motivi di necessità e urgenza che giustifichino lo scavalcamento del Parlamento. Il provvedimento ha immediata valenza di legge, ma deve essere presentato alle Camere entro 24 ore e calendarizzato entro 60 giorni per la votazione per la conversione in legge. Se così non avviene il decreto decade - perde validità dal momento della sua emanazione, invalidando ogni situazione instauratasi a causa della sua validità nel corso del tempo - oppure può essere reiterato dal Governo, facendo ricominciare il procedimento.

Dopo la votazione finale di una legge, l'emanazione di un decreto legge o quella un decreto legislativo, e prima della loro effettiva entrata in vigore, il testo passa all'analisi del Presidente della Repubblica, che può intervenire una ed una sola volta per rinviare ad ulteriore analisi il provvedimento se riscontra fondati motivi di incostituzionalità. Il Parlamento o il Governo hanno comunque il potere di emanare una seconda volta il medesimo testo obbligando il Capo dello Stato a firmarlo.

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