giovedì 7 ottobre 2010

Più benzo[a]pirene per tutti

Simbolo delle sostanze tossiche

Il benzo[a]pirene (formula bruta C20H12) è un idrocarburo policiclico aromatico classificato dall'IARC1 come cancerogeno. Il suo grado di pericolosità è stato recentemente portato da 2B (possibly carcinogenic to humans) a 1 (Carcinogeinc to humans).

Quando si ha a che fare con il benzo[a]pirene e prodotti che lo contengono le normative europee 88/379/CE2, 1999/45/CE e 2001/60/CE impongono le seguenti diciture:

R45: Può provocare il cancro.
R46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R50/53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R60: Può ridurre la fertilità.
R61: Può danneggiare i bambini non ancora nati.
S45: In caso d'infortunio o di malore, consultare immediatamente un medico (recare possibilmente con sé l'etichetta).
S53: Evitare l'esposizione, procurarsi istruzioni particolari prima dell'utilizzazione.
S60: Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
S61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

La concentrazione di benzo[a]pirene deve rispondere a limiti stringenti: 1 ng/m3 nell'aria e 0,01 mg/L nell'acqua. Queste soglie erano state fissate dal Decreto Ministeriale 494H25NO del 25 novembre 1994, che rendeva attive le soglie indicate a partire dal 1° gennaio 1999. Le direttive del decreto ministeriale erano state poi recepite dal Decreto Legislativo 152/2007.
Tale normativa poneva l'Italia all'avanguardia nel controllo delle sostanze inquinanti, regolamentato a livello europeo dalla direttiva 2004/107/CE.

Da queste premesse politico-sanitarie prende il via la storia del decreto salva-ILVA.
Il 27 aprile 2010 l'ARPA Puglia invia infatti un fax a PeaceLink, riportato nell'immagine qui sotto, dove viene denunciata la situazione delle abnormi emissioni di benzo[a]pirene nella zona di Taranto a causa della cokeria ILVA.
A questo link i risultati del più recente monitoraggio ILVA presente sul sito dell'ARPA Puglia.

Il fax inviato dall'ARPA Puglia a PeaceLink

PeaceLink apre un esposto alla Procura di Taranto ed è a questo punto che inizia la gara tra il potere giudiziario, che vuole far rispettare la legge vigente, ed il potere esecutivo, che vuole salvare l'ILVA.
I limiti imposti dalla legge prevedono infatti l'obbligo assoluto di adeguare i livelli di emissioni, pena il sequestro e la chiusura delle strutture inquinanti.

Già il 13 maggio 2010 il Governo si riunisce quindi in Consiglio dei Ministri3 e viene stabilito il piano di azione: grazie alla Legge Delega 88/2009 il governo può genericamente legiferare per l'adempimento degli obblighi comunitari. La direttiva europea 2008/50/CE cade a proposito: parla proprio di qualità dell'aria, ed ecco che il gioco è fatto.
La norma salva-ILVA verrà annegata in un Decreto Legislativo, saltando così il passaggio alle Camere.

Il testo passa alla valutazione delle commissioni della Camera tra il 22 giugno ed il 21 luglio 2010, e a quelle del Senato tra il 29 giugno ed il 21 luglio 2010.
Nel dibattito alle Camere si assiste al gioco di una maggioranza connivente con gli interessi dei grandi gruppi industriali e di un'opposizione inconsistente, che pur vantando due ex-presidenti di Legambiente (Realacci alla Camera e Della Seta al Senato, entrambi PD) non muove critiche di rilievo al provvedimento.

Il tema viene ripreso dal Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, e infine il 13 agosto viene alla luce il Decreto Legislativo 155/2010.

All'articolo 9 comma 2 del decreto si legge:

Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.


Rispetto alla versione precedente della legge vi sono due sostanziali differenze.
La prima, plateale, sposta il termine per gli adempimenti sull'emissione di inquinanti, benzo[a]pirene compreso, al 31 dicembre 2012 rispetto al 1 gennaio 1999.
La seconda, più subdola, permette comunque di non rispettare tali adempimenti nel caso in cui la loro attuazione comportasse costi "sproporzionati". Un salva-ILVA a tempo virtualmente indeterminato.
Ma c'è di più: spulciando tra allegati e tabelle emerge che questa legge abroga i limiti di benzo[a]pirene per tutti gli agglomerati urbani sopra i 150.000 abitanti, e se è vero che non in tutte le città esiste l'ILVA è altrettanto vero che il benzo[a]pirene è un composto rilasciato dai gas di scarico delle auto. Questa legge consentirà alle amministrazioni locali, quindi, di soprassedere sugli interventi di miglioramento della qualità dell'aria semplicemente legalizzando situazioni precedentemente illegali.

Non appena pubblicato il Decreto Legislativo in Gazzetta Ufficiale, il 15 settembre 2010, PeaceLink ha attivato una campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema, che forse qualche effetto è riuscito ad ottenerlo.
Punto sul vivo, unico tra le opposizioni il Partito Democratico è tornato sui propri passi e tramite Ermete Realacci ha promesso una risoluzione che obblighi il governo a tornare sui propri passi.
Il 30 settembre 2010 il deputato PD Alessandro Bratti ha effetivamente presentato la risoluzione 7-00393 in cui impegna il governo a riportare i vincoli di emissione del benzo[a]pirene a quanto prescritto del Decreto Legislativo 152/2007.
Sebbene l'audizione fosse prevista per il 6 ottobre 2010, dai resoconti dei lavori della Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) il tema risulta rimandato.
La storia, quindi, continua, e sarà interessante capire in quale direzione si evolverà. La paternità del comma incriminato verrà disconosciuta da tutti e la norma morirà pacificamente oppure la maggioranza tenterà di difendere il decreto?

E in tutto questo che cosa dice la Costituzione?

Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Come spesso accaduto in questi ultimi anni, non è quindi escluso che debba essere in ultima istanza la Corte Costituzionale a porre fine all'ennesima brutta storia italiana, dove la legge, e soprattutto la legge in materia ambientale, fa comodo solo fino a quando non deve essere applicata.



1: le classificazioni IARC entrano a far parte delle fonti del blog
2: la pagina di ricerca delle direttive UE entra a far parte delle fonti del blog
3: la pagina di riepilogo dei Consigli dei Ministri entra a far parte delle fonti del blog

1 commento:

  1. E aveva detto che avrebbe sconfitto il cancro in tre anni...Non ho parole per definire l'ignoranza, la spregevolezza e l'arroganza di chi si fa beffe così delle sofferenze altrui sapendo di cavarsela in virtù dell'impunità che si è costruito ai danni (e con la compiacenza, perchè qualcuno l'ha pure votato) del popolo italiano.

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